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La Truffa

Viene riconosciuto come reato di truffa secondo l'art. 640 c.p. l'agire di tale persona che , con inganni o imbrogli , induce qualche persona a cadere nell'errore, e quindi procurandosi o procurando un ingiusto profitto con danno verso terzi.

La truffa in esame è punita con reclusione di mesi sei mesi ad anni tre e con una sanzione pecunaria che varia da 51 cinquantuno euro a 1032 milletrentadue euro.

pena per il reato è la reclusione da anni uno ad anni cinque e della multa a partire da 309 euro trecentonove a 1549 millecinquecentoquarantanove euro:



La Truffa AI DANNI DELLO STATO

se invece la truffa è commessa a danno dello Stato Italiano o di un altro ente pubblico Statale o col pretesto di far ad esempio esonerare taluno dall'obbligo del servizio militare;
e ancora se la truffa è commessa incutendo nella persona offesa vittima della truffa il timore di un pericolo non esistente e puramente immaginario o l’errona azione di persuasione a dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

Il delitto è punibile in primis a querela della persona vittima della offesa, salvo che ricorra verso taluna delle circostanze sopra enunciate o un’altra circostanza aggravante per la causa.

La Truffa AGGRAVATA
L'art 640-bis c.p. prevede altresi l'ipotesi della truffa aggravata ivi conseguimento di erogazioni pubbliche configuratesi se il fatto di cui art. 640 c.p. riguarda mutui agevolati, contributi, finanziamenti, ovvero altre erogazioni dello stesso genere, comunque denominate, commissionati o erogati da parte della autorità Statale, di altri enti pubblici statali o para o delle Comunità europee. Allora la pena è della reclusione da anni uno ad anni sei e si procede di ufficio.

La Truffa INFORMATICA

Un'ulteriore particolare nel nostro caso si verifica nella dicitura di frode informatica è prevista all'art. 640-ter c.p.: chiunque faccia, alterando in qualsiasi modo o sistema o ingegno il funzionamento di un sistema informatico per la elaborazione dati o telematico o intervenendo senza diritto alcuno con qualsiasi modalità arbitraria su dati, informazioni specie se private o programmi contenuti in un sistema informatico non propio o telematico di scambio dati o deposito degli stessi o ad esso pertinenti, quindi procurandosi o procurando un ingiusto profitto derivante dalle suddette azioni con danno verso terzi , è punito con la reclusione detentiva da mesi sei ad anni tre di carcere con ammenda pecunaria a partire da 51 cinquantuno euro a 1032 milletrentadue euro.

La pena per il reato e di anni uno ad anni cinque di reclusione e della multa da 309 trecentonove euro a 1549 millecinquecentoquarantanove euro se il fatto ivi è commesso contro o Stato o di un altro ente stale di carattere pubblico o col pretesto volto all'esonero di taluno dal servizio militare di leva obbligatorio , ovvero se il fatto è commesso abusando della qualifica di operatore del sistema.

Il delitto è punibile con una querela della persona ivi offesa, salvo che ricorra verso taluna circostanza aggravante.

 
 
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